Art. 24
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L'Azienda, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, autorizza l'assuntore ad avvalersi dell'opera del coadiutore. L'assuntore che non si faccia coadiuvare dai propri familiari deve dare la preferenza ai coadiutori gia' utilizzati nella stessa assuntoria. L'Azienda ritira il gradimento all'utilizzazione del coadiutore quando questi si renda responsabile di mancanze o irregolarita' gravi. L'assuntore e' responsabile, di fronte all'Azienda, dell'opera del coadiutore, il quale presta servizio alle dirette dipendenze dell'assuntore stesso. L'assuntore assente per motivo preventivamente autorizzato dall'Azienda non e', tuttavia, perseguibile ai sensi dell'art. 20 per eventuali incidenti di esercizio dovuti a fatto del proprio dipendente. I rapporti tra assuntore e coadiutore sono regolati dalle norme che saranno emanate con il regolamento di esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
