Art. 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'Azienda, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, autorizza l'assuntore ad avvalersi dell'opera del coadiutore. L'assuntore che non si faccia coadiuvare dai propri familiari deve dare la preferenza ai coadiutori gia' utilizzati nella stessa assuntoria. L'Azienda ritira il gradimento all'utilizzazione del coadiutore quando questi si renda responsabile di mancanze o irregolarita' gravi. L'assuntore e' responsabile, di fronte all'Azienda, dell'opera del coadiutore, il quale presta servizio alle dirette dipendenze dell'assuntore stesso. L'assuntore assente per motivo preventivamente autorizzato dall'Azienda non e', tuttavia, perseguibile ai sensi dell'art. 20 per eventuali incidenti di esercizio dovuti a fatto del proprio dipendente. I rapporti tra assuntore e coadiutore sono regolati dalle norme che saranno emanate con il regolamento di esecuzione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art24 · fonte del testo