Art. 28
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Gli assuntori meritevoli, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno un anno una delle assuntorie considerate al precedente art. 3, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8. ((Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma, precedente, posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto in avvicendamento con gli assuntori titolari per assicurare il completamente del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore ma con periodi di sovrapposizione d'orario inferiore e meta' dell'orario previsto per l'assuntore)). Gli assuntori ed i coadiutori degli assuntori di cui ai commi precedenti, che non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, sono iscritti nel ruolo dopo il compimento di tale periodo. Per conseguire la predetta iscrizione gli interessati debbono prestare la promessa solenne di cui al precedente art. 9.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971
