Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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4 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971. 150 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli assuntori meritevoli, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno un anno una delle assuntorie considerate al precedente art. 3, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8. Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma, precedente, posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto in avvicendamento con gli assuntori titolari per assicurare il completamente del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore ma con periodi di sovrapposizione d'orario inferiore e meta' dell'orario previsto per l'assuntore. Gli assuntori ed i coadiutori degli assuntori di cui ai commi precedenti, che non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, sono iscritti nel ruolo dopo il compimento di tale periodo. Per conseguire la predetta iscrizione gli interessati debbono prestare la promessa solenne di cui al precedente art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art28 · fonte del testo