Art. 30
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Il "Fondo di previdenza per gli assuntori" di cui all'art. 17 entra, in funzione a partire dal 1 febbraio 1958 e corrisponde il trattamento previdenziale previsto dall'art. 18 agli assuntori che hanno cessato definitivamente di dare le loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958. Il contributo previsto dall'art. 17 e' versato a decorrere, parimenti, dal 1 febbraio 1958, salvo conguaglio con i contributi versati dagli interessati per conseguire il trattamento economico temporaneo di cui al decreto Ministeriale 8 gennaio 1958, n. 3257, modificato con decreto Ministeriale 21 gennaio 1959, n. 3176. Gli importi per trattamenti economici temporanei gia' percepiti dagli interessati sono detratti dall'importo del trattamento previdenziale spettante nella prima applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
