Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il "Fondo di previdenza per gli assuntori" di cui all'art. 17 entra, in funzione a partire dal 1 febbraio 1958 e corrisponde il trattamento previdenziale previsto dall'art. 18 agli assuntori che hanno cessato definitivamente di dare le loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958. Il contributo previsto dall'art. 17 e' versato a decorrere, parimenti, dal 1 febbraio 1958, salvo conguaglio con i contributi versati dagli interessati per conseguire il trattamento economico temporaneo di cui al decreto Ministeriale 8 gennaio 1958, n. 3257, modificato con decreto Ministeriale 21 gennaio 1959, n. 3176. Gli importi per trattamenti economici temporanei gia' percepiti dagli interessati sono detratti dall'importo del trattamento previdenziale spettante nella prima applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art30 · fonte del testo