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Il servizio gia' prestato come assuntore prima dell'applicazione della presente legge e' riconoscibile agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 nei seguenti limiti: ultimi quindici anni, per intero; periodo precedente, per un terzo. Non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute:

  • a)a volonta' dell'assuntore;
  • b)ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni. Il riconoscimento dei servizi sopra indicati e' concesso, a domanda dell'interessato da presentarsi a pena di decadenza entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo il pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione lorda, compresi gli aumenti periodici, spettante al 31 gennaio 1958, ragguagliata ad anno, ivi compresa la tredicesima mensilita', per quanti sono gli anni riconosciuti. Il pagamento di tale contributo puo' essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art31 · fonte del testo