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((Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 e' riconoscibile per intero di servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni. Non sono riconoscibili i periodi di prestazione antecedenti ad interruzione dovute:

  • a)a volonta' dell'assuntore;
  • b)ed altre cause, quando si tratti d interruzione continuativa superiore a tre anni il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili)). 1 Il riconoscimento dei servizi sopra indicati e' concesso, a domanda dell'interessato da presentarsi a pena di decadenza entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo il pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione lorda, compresi gli aumenti periodici, spettante al 31 gennaio 1958, ragguagliata ad anno, ivi compresa la tredicesima mensilita', per quanti sono gli anni riconosciuti. Il pagamento di tale contributo puo' essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 gennaio 1963, n. 13

1

La L. 6 gennaio 1963, n. 13 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1 febbraio 1958". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 3) che "E' fatta salva, se pur favorevole, la posizione gia' conseguita in base all'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963. 33 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il servizio gia' prestato come assuntore prima dell'applicazione della presente legge e' riconoscibile agliaggiunto: Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 tolto: nei seguenti limiti: ultimi quindici anni, per intero; periodo precedente, per un terzo aggiunto: e' riconoscibile per intero di servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni. Non sono riconoscibili i periodi di tolto: prestazioni antecedenti ad interruzioni aggiunto: prestazione antecedenti ad interruzione dovute:

b) tolto: ad aggiunto: ed altre cause, quando si tratti tolto: di aggiunto: d interruzione continuativa superiore a tre anni aggiunto: il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili. Il riconoscimento dei servizi sopra indicati e' concesso, a domanda dell'interessato da presentarsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 gennaio 1963, n. 13

    La L. 6 gennaio 1963, n. 13 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1 febbraio 1958". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 3) che "E' fatta salva, se pur favorevole, la posizione gia' conseguita in base all'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art31 · fonte del testo