Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
Per coprire i posti vacanti nell'albo, sono banditi, dai direttori compartimentali competenti, concorsi per titoli ed esami. Per partecipare al concorso occorre, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:
- a)essere cittadini italiani;
- b)aver compiuto l'eta' di 18 anni e non aver superato quella di 45;
- c)aver sempre tenuto buona condotta;
- d)avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere;
- e)possedere il titolo di studio prescritto dal regolamento, in relazione al tipo del servizio al quale il candidato aspira. Il regolamento stabilisce i punti preferenziali da assegnare per i seguenti titoli:
- 1)prestazioni rese nelle assuntorie;
- 2)abilitazioni o altre idoneita' conseguite e ritenute utili dalla Azienda;
- 3)esistenza di persone di famiglia riconosciute idonee quali dipendenti in eventuale ausilio;
- 4)prestazioni rese nella qualita' di dipendenti della Azienda, purche' non dimissionari, revocati o destituiti;
- 5)prestazioni rese in qualita' di dipendenti da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda, con utilizzazione in servizi affini a quelli oggetto della presente legge;
- 6)condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;
- 7)condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui al successivo art. 8. Le modalita' per l'attuazione dei concorsi sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. La graduatoria del concorso e' approvata dal direttore compartimentale.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
