Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 237 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Per coprire i posti vacanti nell'albo, sono banditi, dai direttori compartimentali competenti, concorsi per titoli ed esami. Per partecipare al concorso occorre, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:
tolto: a) essere cittadini italiani;
tolto: b) aver compiuto l'eta' di 18 anni e non aver superato quella di 45;
tolto: c) aver sempre tenuto buona condotta;
tolto: d) avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere;
tolto: e) possedere il titolo di studio prescritto dal regolamento, in relazione al tipo del servizio al quale il candidato aspira. Il regolamento stabilisce i punti preferenziali da assegnare per i seguenti titoli:
tolto: 1) prestazioni rese nelle assuntorie;
tolto: 2) abilitazioni o altre idoneita' conseguite e ritenute utili dalla Azienda;
tolto: 3) esistenza di persone di famiglia riconosciute idonee quali dipendenti in eventuale ausilio;
tolto: 4) prestazioni rese nella qualita' di dipendenti della Azienda, purche' non dimissionari, revocati o destituiti;
tolto: 5) prestazioni rese in qualita' di dipendenti da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda, con utilizzazione in servizi affini a quelli oggetto della presente legge;
tolto: 6) condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;
tolto: 7) condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui al successivo art. 8. Le modalita' per l'attuazione dei concorsi sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. La graduatoria del concorso e' approvata dal direttore compartimentale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art4 · fonte del testo