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L'incarico di assuntore viene conferito, nei servizi previsti dall'art. 1, secondo l'ordine di iscrizione nello albo. Si puo' derogare dall'ordine di iscrizione a favore dello iscritto all'albo che sia familiare convivente con lo assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a) b) ed e) dell'art. 21 o che sia stato convivente con l'assuntore medesimo all'atto del decesso. La stessa deroga puo' essere, inoltre, ammessa in favore di iscritti all'albo che risultino familiari conviventi con un assuntore in servizio, quando si tratti di coprire un posto nello stesso impianto cui e' addetto tale assuntore.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art7 · fonte del testo