Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'incarico di assuntore viene conferito, nei servizi previsti dall'art. 1, secondo l'ordine di iscrizione nello albo. Si puo' derogare dall'ordine di iscrizione a favore dello iscritto all'albo che sia familiare convivente con lo assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a) b) ed e) dell'art. 21 o che sia stato convivente con l'assuntore medesimo all'atto del decesso. La stessa deroga puo' essere, inoltre, ammessa in favore di iscritti all'albo che risultino familiari conviventi con un assuntore in servizio, quando si tratti di coprire un posto nello stesso impianto cui e' addetto tale assuntore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art7 · fonte del testo