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Dopo un periodo di un anno, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni, l'assuntore riconosciuto meritevole e' iscritto in un ruolo speciale compartimentale. L'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori e' disposta dal direttore compartimentale. Gli aspiranti, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nell'albo possono essere chiamati a svolgere servizi per brevi sostituzioni dell'assuntore assente per riposo, malattia, ferie o altri motivi che determinano una temporanea assenza dal servizio. I servizi prestati in sostituzione ai sensi del precedente comma sono computati ai fini del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18, ma non sono utili agli effetti della iscrizione nel ruolo speciale. Quando manchi la possibilita' di sostituire l'assuntore con uno degli aspiranti iscritti all'albo, l'Azienda puo' provvedere temporaneamente anche al di fuori dell'albo stesso, mediante convenzione, come previsto al successivo art. 26.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art8 · fonte del testo