I cappellani esercitano le attivita' previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto. I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 10 marzo 1982
