I cappellani esercitano le attivita' previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto. I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art5 · fonte su Normattiva