L'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal seguente: "ART. 69. - (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

  • a)l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
  • b)le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa. 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 26/1999

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 1999

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 113, comma primo, Cost., gli artt. 35 e 69 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esenzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sost. dall'art. 21 l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale, in quanto - posto che i diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 Cost. pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro che sono sottoposti ad una restrizione della libertà personale i limiti ad essa inerenti, connessi alle finalità proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione, la restrizione della libertà personale, secondo la Costituzione vigente, non comportando affatto una "capitis deminutio" di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione; che la dignità della persona (art. 3, comma primo, Cost.) anche in questo caso è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente all'impronta generale che l'art. 1, comma 1, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario; che al riconoscimento della titolarità di diritti deve accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti escludendo che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano esser fatte valere; e che la questione proposta riguarda specificamente la tutela giurisdizionale dei diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'amministrazione ad esso preposta, e cioè dei diritti suscettibili di esser lesi per effetto: a) del potere dell'amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del "trattamento" di ciascun detenuto; b) di determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere (nella specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, l. n. 354 del 1975, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., era stata sollevata dal magistrato di sorveglianza in sede di decisione su reclamo proposto da detenuti avverso la determinazione della direzione dell'istituto penitenziario, che non consentiva loro di ricevere nell'istituto riviste, in ragione del loro contenuto asseritamente osceno) - il procedimento che si instaura attraverso l'esercizio del generico diritto "di reclamo" di detenuti ed internati, delineato nell'art. 35 ord. pen., nonché nell'art. 70 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) è privo dei requisiti minimi necessari perché lo si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale, tenuto conto che esso, ancorché rivolto al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne consegua; con la conseguenza che, siccome la rilevata incostituzionalità per omissione, nella disciplina dei rimedi giurisdizionali contro le violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati, si presta ad essere rimediata attraverso scelte tra una gamma di possibilità, la questione proposta deve essere accolta per la parte in cui con essa viene denunciata nella disciplina dell'ordinamento penitenziario, e in particolare negli artt. 35 e 69 che disciplinano funzioni e provvedimenti del giudice di sorveglianza, un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro libertà personale, contestualmente chiamando il legislatore all'esercizio della funzione normativa che ad esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione. - S. nn. 98/1965, 114/1979, 18/1982, 103/1984; 53/1993, 349/1993 e 410/1993; 227/1995, 351/1996, 212/1997 e 376/1997. O. nn. 87/1978, 166/1984, 77/1986. red.: S. Di Palma

    Art. 35 Ordinamento penitenziario · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 21 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 421/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    Secondo quanto affermato con precedente sentenza interpretativa di rigetto, l'art. 69, comma quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354 - come modificato dall'art. 21, l. 10 ottobre 1986 n. 663 - va interpretato nel senso, conforme a Costituzione, che la dichiarazione di delinquenza abituale professionale o per tendenza puo essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza di una misura di sicurezza, onde va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in base all'interpretazione contraria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 21 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1026/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    La questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 69, comma quarto, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354 - così come modificato dall'art. 21, L. 10/10/1986 n. 663 - va dichiarata manifestamente infondata, essendo già stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto (e manifestamente infondata con successiva ordinanza) in quanto la disposizione impugnata non esclude che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza. - S. n. 443/1988, O. n. 911/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 21 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art21 · fonte su Normattiva