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Il personale per il quale i provvedimenti di comando in applicazione dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non risultino formalmente adottati dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dal cessato Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' sistemato dalle Amministrazioni di assegnazione, in base alla situazione di fatto.
Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010
