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Nella determinazione del reddito imponibile di categoria B gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'articolo i, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati. La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel corso dell'esercizio si sono verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell'accantonamento e della iscrizione in bilancio, la detrazione non e' consentita. La detrazione globale e' consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell'ammontare dei crediti se l'acantonamento previsto dal comma precedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell'esercizio e non e' ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti. Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine superano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti. Se in un esercizio l'ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, la eccedenza e' ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale. Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento e' consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria B dell'esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantonamento.

Testo in vigore dal 22 agosto 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1228~art2 · fonte del testo