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Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'articolo 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente. La dichiarazione deve essere presentata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione. La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e dalla persona preposta alla contabilita'. Alla dichiarazione devono essere allegate copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformita' apposta dal segretario. La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio dei registro nella cui circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono piu' uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma. L'ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione trascrivendovi l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione. Per l'accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l'accertamento d'ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le contestazioni e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, trovano applicazione le norme valevoli in materia di imposta di registro.
Testo in vigore dal 22 agosto 1962 al 22 dicembre 2008
