Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I proventi indicati nel precedente articolo affluiscono al bilancio dell'entrata come segue: per una quota calcolata nella misura del 12,25 per cento dell'incasso lordo delle poste, in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette; per la rimanenza, in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1961 al 22 dicembre 2008
