Art. 1
Provvedimento abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n.342.
Abrogato dal 10 dicembre 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n.342.
Abrogato dal 10 dicembre 2000
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1986 al 10 dicembre 2000. 418 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonche' degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'. Alle indennita' ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonche' ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreche' le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro e generalita' e l'indirizzo di ciascun percipiente nonche' l'entita' e la causale delle somme erogate. Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1 gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi ne' a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennita' ed i rimborsi di cui alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-03-25;80~art1 · fonte del testo