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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 marzo 1986 al 10 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:1986-03-25;80~art2 · fonte del testo