Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia allo Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sara' dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Testo vigente dal 5 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1231~art2 · fonte del testo