Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia allo Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sara' dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.
Testo vigente dal 5 dicembre 1961
