Art. 21 (Protocollo 7)
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea e' inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non da' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
