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I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazionali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;28~art1 · fonte del testo