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[1]Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre piu' le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di conchiudere un Trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro plenipotenziari:

[3]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA i signori:

[4]Lodovico Luciolli, direttore generale delle Dogane e Imposte indirette;

[5]Angelo di Nola, direttore generale del commercio;

[6]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA i signori:

[7]Zdenek Fier1inger, direttore generale della sezione economica del Ministero degli affari esteri;

[8]Zdenek Fafl, direttore generale della sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del commercio estero;

[9]i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

[10]Art. 1.

[11]Vi sara' piena e intera liberta' di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alti Parti Contraenti, che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente.

[12]I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi Italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle citta' o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o piu' elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunita' ed altri favori quali si siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

[13]Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

[14]Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il comercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applichera' egualmente riguardo agli statuti di corporazioni e altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potra' tuttavia aver luogo che quando saranno state adempiute tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art1 · fonte del testo