Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.
tolto: Essi non potranno, ne' personalmente, ne' rispetto alle loro proprieta' mobiliari o immobiliari essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.aggiunto: Trattato-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art7 · fonte del testo