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Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come e' stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
