Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come e' stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art17 · fonte del testo