Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Salvo i1 caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorita' dello Stato da cui dipendono.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
