Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, ne' con una quota piu' elevata, ne' in una maniera piu' onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.
tolto: Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potra' essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.aggiunto: Trattato-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art15 · fonte del testo