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[1]I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compera, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione ab intestato, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei nazionali, senza pagare diritti, tributi o tasse altre o piu' alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

[2]Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art2 · fonte del testo