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Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei Comuni, delle Corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano, quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e di scaricamento e, generalmente, per tutte le formalita' e disposizioni qualsiensi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
