Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, potranno, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche; godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o piu' forti diritti di dogana o tasse, ne' ad altre o piu' forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci` alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.aggiunto: Trattato-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art22 · fonte del testo