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[1]La nazionalita' delle navi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti sara' accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

[2]Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformita' alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art26 · fonte del testo