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[1]La nazionalita' delle navi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti sara' accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.
[2]Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformita' alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
