Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e de pesi pubblici, dei magazzini o degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.
tolto: Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sara' riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.aggiunto: Trattato-art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art28 · fonte del testo