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[1]Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

[2]La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

[3]Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorita' marittime.

[4]L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art27 · fonte del testo