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[1]I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle autorita' del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Ne' nell'uno ne' nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare percio' una tassa speciale piu' alta di quella che siano tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione piu' favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attivita' nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle Amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parita' di trattamento coi nazionali.

[2]Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare camponi ma non merci.

[3]Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano ne' commercio ne' industria.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art3 · fonte del testo