Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le societa' commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalita' e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocita', come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

tolto: Le dette societa' godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle societa' similari di un altro paese qualsiasi.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art6 · fonte del testo