Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le societa' commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalita' e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocita', come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.
tolto: Le dette societa' godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle societa' similari di un altro paese qualsiasi.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art6 · fonte del testo