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Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perche' le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
