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Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perche' le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art30 · fonte del testo