Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.
tolto: Per ogni controversia il Tribunale arbitrale sara' composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che esercitera' in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.aggiunto: Trattato-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art37 · fonte del testo