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I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse piu' alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
