Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potra', in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per cio' che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art9 · fonte del testo