[1]Trattato di conciliazione e di arbitrato fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico.

[2]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA E IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO animati dal desiderio di consolidare gli amichevoli rapporti esistenti fra i rispettivi Paesi e di contribuire vieppiu' al mantenimento della pace generale, hanno deciso di concludere un trattato di conciliazione e di arbitrato.

[3]A questo scopo hanno nominato loro Plenipotenziari:

[4]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[5]S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

[6]Il Presidente del Reich Germanico:

[7]S. E. il Barone Costantino von Neurath, Ambasciatore di Germania presso Sua Maesta' il Re d'Italia, i quali, dopo avere esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

[8]Art. 1.

[9]Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari.

[10]Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente Trattato e che appartengono al passato.

[11]Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sara' portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, secondo gli articoli 8 e seguenti del presente Trattato.

[12]Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro, saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art1 · fonte del testo