Per le vertenze che, a tenore del presente Trattato, sono suscettibili delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9, se in conformita' delle leggi locali della Parte contro la quale viene avanzato reclamo sono di competenza di una autorita' giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, puo' questa Parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di conciliazione o, se del caso, e in conformita' degli articoli 8 e seguenti, alla procedura di arbitrato o dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, solo dopo che sia intervenuta nel procedimento giudiziario o amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle Parti intenda di impugnare la decisione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, la vertenza dovra' essere sottoposta alla procedura di conciliazione entro un anno al piu' tardi dacche' la decisione e' stata pronunciata.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art2 · fonte del testo