[1]Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania (Roma, 21 novembre 1957).

[2]TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

[3]Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, animati dal comune desiderio di rendere sempre piu' operante l'amicizia fra, i loro Stati e di promuovere gli scambi economici dando loro la forma piu' libera, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione piu' favorita applicato in modo incondizionato. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Giuseppe PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari Esteri,

[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il Dr. Heinrich von BRENTANO, Ministro Federale per gli Affari Esteri, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

[6]Articolo 1

[7]1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato e' accordata liberta' di commercio e di navigazione fra il territorio delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art1 · fonte su Normattiva