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[1]L'estradizione non avra' luogo:

[2]1° quando nel Paese richiedente fosse comminata per il reato la pena di morte, salvo promessa, da parte dello Stato richiedente, di sostituire o commutare al reo una pena inferiore;

[3]2° per i reati colposi;

[4]3° per i reati previsti esclusivamente dalla legge sulla stampa; 4° per i reati esclusivamente militari, quando cioe' il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

[5]5° per i reati politici, o per i fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.

[6]Gli atti di anarchismo, secondo le leggi dei due Paesi, non saranno considerati come delitti politici.

[7]Neppure sara' considerato come delitto politico, ne' come fatto connesso con questo, l'attentato contro un Capo di Stato.

[8]Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del reato e' esclusivamente riservato alle autorita' dello Stato richiesto.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art8 · fonte del testo