Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 139 parole tolte, 12 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'estradizione non avra' luogo:
tolto: 1° quando nel Paese richiedente fosse comminata per il reato la pena di morte, salvo promessa, da parte dello Stato richiedente, di sostituire o commutare al reo una pena inferiore;
tolto: 2° per i reati colposi;
tolto: 3° per i reati previsti esclusivamente dalla legge sulla stampa; 4° per i reati esclusivamente militari, quando cioe' il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;
tolto: 5° per i reati politici, o per i fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.
tolto: Gli atti di anarchismo, secondo le leggi dei due Paesi, non saranno considerati come delitti politici.
tolto: Neppure sara' considerato come delitto politico, ne' come fatto connesso con questo, l'attentato contro un Capo di Stato.
tolto: Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del reato e' esclusivamente riservato alle autorita' dello Stato richiesto.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art8 · fonte del testo