Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformita' delle leggi dello Stato richiesto. Le spese derivanti da esse saranno a carico del Governo richiesto, ad eccezione di quelle per esecuzione di perizie che saranno a carico dello Stato richiedente, quando richiedano piu' d'una vacazione.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
