[1]Qualora in un procedimento penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito la citazione dell'autorita' giudiziaria sara' notificata a cura dello Stato richiesto, salvo nel caso che vi ostino considerazioni speciali.
[2]Le spese per tale comparizione saranno convenute in ogni singolo caso fra i Governi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
