Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.
Abrogato dal 9 ottobre 1980
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.
Abrogato dal 9 ottobre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 20 settembre 1980, n. 574
La L. 20 settembre 1980, n. 574, ha disposto (con l'art. 35) che sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 35 della 574/1980.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art1 · fonte del testo