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Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980
